Statuto
Sociale.
Il testo integrale dello Statuto di Magnolia Società Cooperativa Sociale, approvato dall'Assemblea dei Soci il 18 dicembre 2023.
Statuto Magnolia
Soc. Coop. Soc.
Assemblea dei Soci — 18 dicembre 2023
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Piove di Sacco la Società Cooperativa denominata "MAGNOLIA Società Cooperativa Sociale". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., non ha scopo di lucro; suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; entrambe orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone con disagio psico-fisico e/o sociale.
Le attività di tipo b) vengono svolte in modo coordinato e funzionalmente collegato alle attività di cui al punto a). La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
I soci della Cooperativa condividono i seguenti valori: la centralità della persona umana; la solidarietà; la giustizia, la pace, la legalità, la reciprocità; il diritto al lavoro; l'attenzione all'ambiente; il dialogo, la democrazia partecipata, la non violenza; la gratuità.
La Cooperativa intende farsi promotrice di questi valori anche attraverso l'esperienza del servizio civile nazionale (Legge n. 64/2001 e s.m.i.). Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio, economico e culturale delle comunità, la Cooperativa coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale, operando, di preferenza, nell'ambito territoriale della bassa padovana.
La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della Legge n. 142/2001 e s.m.i., il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.
Considerato lo scopo mutualistico come definito nell'Art. 3 del presente statuto, la Cooperativa ha come oggetto:
- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, per rispondere ai bisogni di persone portatrici di handicap psico-fisici e/o di disagio sociale;
- b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In particolare la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:
- centri educativi occupazionali semi residenziali (o diurni), comunità residenziali e simili;
- attività di socializzazione e di animazione, di formazione e di riabilitazione;
- servizi domiciliari di assistenza socio sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- collegate al servizio di gestione, attività produttive e commerciali con valenza educativa, terapeutica, di sensibilizzazione e di promozione;
- produzione e trasformazione di prodotti agricoli;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- predisposizione, confezionamento e fornitura di pasti per mense pubbliche, aziendali e scolastiche;
- gestione mense aziendali per conto terzi;
- gestione di distributori automatici;
- gestione di attività turistico-ricettive ed alberghiere;
- attività di commercializzazione di generi alimentari e non;
- gestione, nelle forme previste e/o consentite dalla legge, di punti vendita di beni soggetti a monopolio e non;
- noleggio e fornitura di attrezzature ed impianti per eventi, convegni e seminari;
- la gestione di attività di assemblaggio conto terzi di qualsiasi natura e genere;
- la gestione di centri di lavoro per la produzione e la lavorazione di manufatti tessili, in ferro, elettrici, in pelle, in plastica, in legno, in ceramica ed in carta;
- la gestione di servizi sociali e/o socio assistenziali affidati da Enti Pubblici o Privati in qualsiasi forma, anche in regime di convenzione o appalto;
- la gestione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di promuovere condizioni più dignitose e giuste per tutte quelle persone che non trovano risposte adeguate ai propri bisogni nei servizi pubblici e nel libero mercato;
- la gestione di attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle Istituzioni, a favore di persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti, in forma diretta o indirettamente attraverso la partecipazione ad organismi di rappresentanza.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge ed in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale a quelle sopra elencate.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.
Possono essere soci cooperatori persone appartenenti alle seguenti categorie:
- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) soci lavoratori svantaggiati, persone fisiche definite persone svantaggiate secondo l'art. 4, comma 1, Legge n. 381/1991 e s.m.i. nonché persone fisiche definite soggetti deboli secondo l'art. 3, comma 2, Legge Regione Veneto n. 22/2002;
- 3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;
- 4) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche private e pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:
- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dei soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
Al socio sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione sociale. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica della cooperativa.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Cooperativa.
La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti;
- d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento;
- e) in caso di socio lavoratore svantaggiato, qualora perda la qualifica di persona svantaggiata ex art. 4 Legge n. 381/1991 e s.m.i.;
- f) che si trovi in condizione di sopravvenuta inabilità tale da comportare l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale;
- g) violi reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;
- h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- i) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre Assemblee consecutive.
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 2533 c.c.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa sono devolute al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lettera c). La liquidazione della partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la cessazione della qualità di socio.
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dall'art. 17.
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il patrimonio della società è costituito:
- 1) dal capitale sociale, variabile, formato: a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore minimo pari ad Euro 100,00; b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche parzialmente, la propria partecipazione deve comunicarlo al Consiglio di Amministrazione.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla relazione sulla gestione. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le quote destinate a riserva legale e ai fondi mutualistici, saranno destinati:
- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le condizioni economiche della gestione. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando:
- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.
I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.
Sono organi della società:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge, nominato dall'Assemblea;
- d) l'organo di controllo contabile, se obbligatorio per legge, nominato dall'Assemblea.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
L'assemblea ordinaria:
- 1. approva il bilancio e destina gli utili;
- 2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3. procede alla nomina degli amministratori;
- 4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6. approva i regolamenti interni;
- 7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno. L'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che lo stesso Consiglio abbia ritenuto urgente.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno.
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione.
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, e che durano in carica per tre esercizi sociali. Sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie indicate dall'art. 2365, secondo comma del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché:
- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze.
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I suoi requisiti e il suo funzionamento sono regolati dalle norme di legge applicabili.
Nei casi e secondo le norme di legge ovvero ove venga deliberato dall'assemblea, il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40:
- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa.
Gli arbitri sono in numero di:
- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa.
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio dalla Cooperativa.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.
In conformità con la Legge n. 381/1991 e s.m.i. e con le disposizioni del codice civile in tema di cooperative a mutualità prevalente, la Cooperativa:
- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., le altre leggi in materia di cooperative nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.
Chiara Benasciutti
Lina Leotta — Notaio (L.S.)